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NASCITA

La dichiarazione di nascita deve essere fatta:

  • entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o di residenza

  • entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita


Se la dichiarazione è fatta dopo 10 giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può ugualmente riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.


Chi può rendere la dichiarazione di nascita
La dichiarazione di nascita può essere resa da:
1) per i genitori uniti in matrimonio

  • uno dei due genitori o entrambi

  • un loro procuratore speciale

  • medico/ostetrica che ha assistito al paro

  • persona che ha assistito al parto

2) per i genitori non uniti in matrimonio

  • dalla sola madre che intende riconoscere il figlio

  • dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio


Documentazione da presentare
Per effettuare la dichiarazione di nascita occorre presentarsi all'Ufficio Stato Civile muniti di:

1) attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale
2) Documento valido di identità personale del dichiarante
3) Codice fiscale della madre (se non residente)


Attribuzione del nome al neonato
Al neonato può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino. Il nome può eventualmete essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre, ma, in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.

Informazioni

Modalità di avvio:

Istanza di parte